Approvato con assemblea generale del 6 giugno 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016

LO STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIAZIONE - DURATA
Art. 1 – Denominazione

È costituita una società cooperativa denominata “COOPERATIVA S. ALLENDE” di seguito indicata come “la cooperativa”.

 

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel comune di Martina Franca e potrà istituire o sopprimere con delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici, succursali ed agenzie anche altrove purchè nel territorio della Unione Europea.

 

Art. 3 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la cooperativa, è quello risultante dai libri e dagli atti sociali.

 

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050.
4.2 La cooperativa potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.

TITOLO II - SCOPO-OGGETTO-REQUISITI MUTUALISTICI REGOLAMENTI
Art. 5 – Scopo

Lo scopo della cooperativa è quello di essere strumento utile a perseguire l’interesse generale dei soci provvedendo alla cessione nei loro confronti di beni e servizi alle migliori condizioni possibili, concesse dal mercato.

 

Art. 6 – Oggetto

6.1 Al fine del conseguimento dello scopo mutualistico, la cooperativa si prefigge: – di svolgere attività di commercio di beni appartenenti a qualsiasi categoria merceologica e in qualsiasi stato di lavorazione e conservazione essi si trovino; – di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, caffè, bar, gelaterie ed esercizi similari, con annessa attività sportiva.

6.2 La cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine allo scopo di cui all’art. 5, e in particolare, a solo titolo esemplificativo e mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

a) compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili agli scopi sociali;
b) partecipare alla costituzione ed alla gestione di consorzi con società affini;
c) costituire ed essere socia di altre società aventi gli stessi scopi;
d) stipulare convenzioni con altre organizzazioni, enti, privati, professionisti, comprese le altre cooperative le cui prestazioni siano utili al raggiungimento degli scopi sociali;
e) assumere impegni e dare garanzie e fidejussioni a favore di cooperative, di enti e di privati, anche non soci, ma comunque interessati allo sviluppo della cooperativa;
f) promuovere l’esercizio di attività che riguardino lo sviluppo etico, sociale, culturale e sportivo dei soci o di altri enti ed associazioni aventi le medesime finalità sociali;
g) accettare qualsiasi apporto, in denaro e in natura, derivante da atti di liberalità di soci e di terzi a qualsiasi titolo;
h) organizzare feste, concorsi a premi, lotterie e qualsiasi altra manifestazione pubblica i cui proventi siano impiegati nelle attività principali della cooperativa;
i) bandire concorsi ed assegnare borse di studio a favore dei soci e di terzi, nell’ambito delle finalità culturali e sociali inseriti nel presente oggetto sociale.

6.3 Al fine di consentire il raggiungimento dell’oggetto sociale e di adeguare la struttura societaria in modo da consentire un idoneo sviluppo tecnologico nonché la sua ristrutturazione e relativo potenziamento aziendale, è possibile costituire all’uopo particolari fondi aziendali con il concorso dell’apporto di “soci sovventori” e “soci finanziatori” come previsto ai sensi dell’art. 10 del presente statuto.

6.4 La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

6.5 La cooperativa potrà svolgere anche a favore delle società partecipate e consociate, nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia: – servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing nonché attività di consulenza e assistenza in ambito finanziario; – versamenti in conto capitale e/o futuri aumenti di capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate; – versamenti a copertura delle perdite e a titolo di finanziamento. – tutte le iniziative economiche e finanziarie che siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l’attività dei soci cooperatori; Le attività appena descritte debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

6.6 A complemento di quanto indicato ai punti precedenti la cooperativa è impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e altre organizzazioni ispirate all’associazionismo cooperativo. La cooperativa può altresì: – assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali; – costituire società di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell’oggetto sociale della cooperativa, incluso l’acquisto e il rimborso di quote proprie, l’acquisto e la vendita di azioni e/o quote di società controllate, collegate e partecipate; – concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l’ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società; – emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, demandando all’assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione; gli amministratori possono emettere in una o più soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2526 c.c. e della disciplina prevista per la società per azioni in quanto compatibile con le disposizioni che seguono; – istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai fini di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l’art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all’ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale;
– costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell’art. 2545-septies c.c.; La cooperativa aderisce all’associazione culturale, ricreativa e sportiva denominata “Circolo S. Allende”, avente sede in Martina Franca (C.F. 80011670736, registrata all’Ufficio del Registro di Taranto, il 22 luglio 1977 al n. 18447), le cui finalità non lucrative e il cui Statuto sono integralmente condivise e accettate.

6.7 La cooperativa potrà ulteriormente: – partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, società o organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi; – stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, retta da apposito regolamento da approvarsi dall’assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sarà effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma; – promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano l’organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;

6.8 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le ulteriori operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

 

Art. 7 – Requisiti mutualistici

7.1 Come previsto ai sensi dell’art. 2512 e seg. c.c., la società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico attuato per la realizzazione delle attività sociali individuate al precedente articolo 6.

7.2 Gli amministratori ed i sindaci documentano la condizione di prevalenza, di cui al precedente comma, nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall’articolo 2513 c.c..

7.3 In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e ½ calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;
d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

7.4 Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

 

Art. 8 – Regolamenti

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica da parte della cooperativa e dei soci, ed in particolare l’organizzazione e l’articolazione in categorie dei soci, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO III - SOCI
Art. 9 – Soci

9.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

9.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire e in possesso della maggiore età, in possesso dei seguenti requisiti: – essere in possesso di idonei e comprovati requisiti morali e civili; – non avere interessi contrastanti con quelli della cooperativa; – non essere interdetti, inabilitati, falliti non riabilitati.

9.3 Possono essere soci anche enti, pubblici e privati, e persone giuridiche con o senza personalità giuridica che non svolgano in proprio attività in contrasto con lo scopo mutualistico della cooperativa.

9.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

 

Art. 10 – Le categorie dei soci

Nel caso in cui sia funzionale al miglior funzionamento della Assemblea, i soci possono essere raggruppati in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o a eventuali e diverse modalità di sua realizzazione.

 

Art. 11 – Soci sovventori e finanziatori

11.1 Possono altresì aderire alla cooperativa soci sovventori e soci finanziatori, sia persone fisiche che giuridiche, questi ultimi senza diritto di voto, che apportano mezzi finanziari per consentire il raggiungimento dell’oggetto sociale e per assicurare alla struttura della cooperativa un idoneo sviluppo tecnologico, nonché ogni eventuale potenziamento e ristrutturazione aziendale. Per tali motivi la cooperativa può emettere anche strumenti finanziari a favore dei soci finanziatori.

11.2 Ai soci finanziatori non si applica la limitazione ai dividendi prevista dall’art. 2545-quinquies, co. 2, c.c..

11.3 È ammessa la cumulabilità della qualifica di socio finanziatore con la qualifica di socio cooperatore, nel caso che detto socio sia disposto a rinunciare, sin dall’origine, ai diritti spettanti ad una delle due categorie.

11.4 Il diritto di voto dei soci sovventori e dei soci possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, superare un terzo dei voti che competono ai soci presenti o rappresentati in assemblea.

11.5 Il recesso dei soci finanziatori, possessori di strumenti finanziari muniti di diritto di voto, è regolato dagli artt. 2437 e seguenti del c.c..

 

Art. 12 – Finanziatori non soci

12.1 La cooperativa può accedere a finanziamenti esterni emettendo titoli di debito.

12.2 I diritti spettanti ai sottoscrittori di tali titoli di debito sono esclusivamente di natura patrimoniale e sono regolati dalla legge.

 

Art. 13 – Procedura di ammissione

13.1 Per essere ammessi a socio della cooperativa occorre presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
b) l’indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art. 9;
c) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non può essere comunque inferiore a quanto previsto nel presente statuto all’art. 22;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto ed i regolamenti interni eventualmente già approvati dagli Organi sociali;
e) la qualifica che si intende rivestire: – socio cooperatore; – socio sovventore; – socio finanziatore.

13.2 Per gli enti, pubblici e privati, le persone giuridiche, con o senza personalità giuridica, e le società fiduciarie richiedenti l’ammissione a socio, la domanda, deve contenere le seguenti indicazioni: – la denominazione o la ragione sociale, la sede, l’attività che ne formano oggetto e il codice fiscale; – la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda; – il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente; – l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata da copia dell’atto costitutivo e dalla deliberazione dell’organo competente.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 9 e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenendo conto di tutti i presupposti per l’ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all’art. 14. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della parte di quota sottoscritta del capitale sociale come previsto all’art. 14. In tal caso l’ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

13.4 In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all’assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte.

13.5 Nella propria relazione annuale, il Consiglio di Amministrazione deve relazionare all’Assemblea riguardo i criteri seguiti durante l’esercizio per l’ammissione di nuovi soci.

 

Art. 14 – Doveri dei soci

Oltre l’obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci cooperatori sono tenuti:
a) al versamento immediato della parte di quota sottoscritta e dell’eventuale sovrapprezzo stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
c) a concorrere alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli Organi Sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
d) a partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
e) a contribuire alla formazione del capitale sociale e a partecipare al rischio, ai risultati economici dell’esercizio ed alle decisioni sulla loro destinazione;
f) per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; il socio ha l’onere di comunicare alla cooperativa ogni variazione del suo domicilio e gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

 

Art. 15 – Scioglimento del rapporto sociale.

15.1 Il rapporto sociale si scioglie per recesso, esclusione o morte del socio o per liquidazione o fallimento della persona giuridica socia. Con l’interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso sottostante.

15.2 Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate agli interessati con lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento.

15.3 Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso.

15.4 I soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la cooperativa salvo quanto previsto al punto 15.5 e il loro recesso è ammesso in ogni momento con preavviso di tre mesi, dopo che sia trascorso un anno dalla sua ammissione nella cooperativa.

15.5 In ogni caso la quota dei soci cooperatori non può essere ceduta, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

 

Art. 16 – Recesso del socio

16.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge e fermo restando quanto previsto al precedente art.15, il socio può recedere quando:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non sia più in grado di partecipare al rapporto di scambio mutualistico;
c) non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:
– la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della cooperativa;
– la trasformazione della cooperativa;
– il trasferimento della sede sociale all’estero;
– la revoca dello stato di liquidazione;
– le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
– la proroga del termine.

16.2 Il recesso non può essere parziale.

16.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata postale o consegnata a mano, alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

16.4 La delibera che ammette il recesso è annotata nel libro dei soci e diviene efficace, per quanto riguarda sia il rapporto sociale che i rapporti mutualistici, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

 

Art. 17 – Esclusione del socio

17.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso quando:
a) dovesse perdere i requisiti per l’ammissione a socio cooperatore della cooperativa;
b) non adempie al versamento della quota sociale nella forma e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della cooperativa;
c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti;
d) non adempie o non possa adempiere agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa. Il regolamento interno può prevedere, anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;
e) in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
f) arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti al suo interno dissidi e contrasti pregiudizievoli;
g) quando il socio cooperatore, persona fisica, non abbia partecipato alla mutualità prevalente con alcun atto di consumo presso i punti vendita della cooperativa, per almeno un anno; in tal caso la verifica è fatta al termine di ciascun esercizio sociale dagli uffici amministrativi che comunicherà tali situazioni al Consiglio di amministrazione.

17.2 L’esclusione dovrà essere comunque accertata dal Consiglio di Amministrazione e formalizzata mediante delibera da annotarsi sul libro dei soci.

17.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

 

Art. 18 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, previa presentazione di corrispondente richiesta tramite lettera raccomandata postale o consegnata a mano.

 

Art. 19 – Liquidazione della quota

19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del suo valore nominale versato al momento del recesso, dell’esclusione o della morte del socio. Nel caso di scioglimento del rapporto con una persona giuridica socia, i suoi liquidatori hanno il diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione della quota sociale versata.

19.2 La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e delle altre spettanze del socio comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato, e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili costituiti nel patrimonio netto della cooperativa.

19.3 Il pagamento di quanto dovuto al socio deve essere fatto, previa richiesta scritta, entro i sei mesi successivi all’approvazione del bilancio, se l’interruzione del rapporto sociale è intervenuta entro i primi nove mesi dell’esercizio sociale in corso. In caso diverso, nei sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo.

19.4 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso, nel termine suddetto, saranno devolute alle riserve di cui all’art. 25 del presente statuto.

 

Art. 20 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

20.1 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.

20.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

20.3 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 21 – Quote

21.1 Il valore minimo di ciascuna quota è pari al limite minimo previsto dalla legge e può essere conferito esclusivamente in denaro.

21.2 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo da parte di terzi e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO
Art. 22 – Patrimonio sociale

22.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili anche alle condizioni di cui all’art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e del precedente art. 7;
c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall’ammontare degli apporti dei soci finanziatori e dei titolari di strumenti finanziari;
d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti. Le riserve di cui alle lettere b), c) e d) sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della cooperativa, né all’atto dello scioglimento.

22.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio disponibile e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

 

Art. 23 – Capitale sociale

23.1 Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali a loro volta variabili fra il valore minimo e massimo previsti dalla legge.

23.2 L’ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell’atto costitutivo.

23.3 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta azzerato l’Organo Amministrativo, e in caso di inerzia di quest’ultimo, il Collegio Sindacale, ove nominato, deve senza indugio convocare l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti. All’Assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della cooperativa, con le osservazioni del Collegio Sindacale. Tale relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della cooperativa dalla data di convocazione dell’Assemblea, perché i soci possano prenderne visione. L’Assemblea ordinaria che approva il bilancio dell’esercizio deve provvedere a deliberare la ricostituzione del capitale sociale.

 

Art. 24 – Ristorni

24.1 Ai soci cooperatori possono essere distribuiti ristorni quale conguaglio delle somme spese per l’acquisto dei beni e servizi della cooperativa. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche scaturenti dalle attività svolte con i soci nell’esercizio di cui si approva il bilancio.

24.2 L’Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’Assemblea, mediante:
– storno del corrispettivo d’acquisto dei beni;
– aumento gratuito del capitale sociale;
– distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

 

Art. 25 – Esercizio sociale, bilancio, destinazione degli utili

25.1 L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione della assemblea.

25.3 Gli amministratori, il revisore contabile e i sindaci se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio devono indicare nelle proprie relazioni i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

25.4 L’utile di esercizio risultante dal bilancio sarà così destinato:
a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all’atto del suo scioglimento;
b) una quota, nella misura percentuale e con le modalità previste dalla legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
c) l’eventuale residuo può essere destinato alternativamente e/o contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota di capitale versato. La distribuzione di dividendi, che non potranno mai superare il limite fissato al precedente art. 7, può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa è maggiore di 0,25, ai sensi dell’art. 2545-quinquies c.c..

25.5 In sede di approvazione del Bilancio di esercizio, l’Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 7, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

TITOLO V - ORGANI SOCIALI
Art. 25 – Esercizio sociale, bilancio, destinazione degli utili

Sono Organi della Cooperativa:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente;
– il Comitato Esecutivo;
– il Collegio dei sindaci, se nominato;
– il Revisore contabile, se nominato.

 

Art. 27 – Assemblea dei soci

27.1 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

27.2 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dagli amministratori con avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”; se tale quotidiano cessa la pubblicazione, l’avviso deve essere pubblicato ne “Il Quotidiano di Taranto”. In deroga a quanto indicato nei punti precedenti, l’avviso di convocazione all’Assemblea può essere effettuato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono la data in cui è stata fissata l’assemblea. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima ai sensi dell’art. 2369 c.c..

27.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita statutariamente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione alle Assemblee.

27.4 In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.

27.5 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. L’assemblea può essere convocata in un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni del maggior termine.

27.6 L’Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato; nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

27.7 È di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio;
b) nominare e revocare gli amministratori;
c) nominare, se previsti, i sindaci e il presidente del collegio sindacale ed il revisore cui è demandato il controllo contabile;
d) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
f) istituire agenzie, succursali e rappresentanze;
g) deliberare sulla distribuzione di eventuali ristorni;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea ed in particolare sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni.

27.8 Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c., le scissioni e ogni altra operazione straordinaria, l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale e l’indicazione di quale tra gli amministratori ha la rappresentanza della cooperativa, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

27.9 È di competenza dell’Assemblea straordinaria deliberare:
a) sulle modifiche allo statuto della cooperativa;
b) sullo scioglimento della cooperativa;
c) sulla nomina e poteri dei liquidatori.

 

Art. 28 – Assemblea: quorum

28.1 L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

28.2 In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

28.3 L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

28.4 In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

28.5 Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

28.6 Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta. I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in Assemblea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l’ammontare del loro apporto. In ogni caso, i voti spettanti ai possessori di strumenti finanziari non possono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

28.7 Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno diritto al voto.

28.8 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche per più assemblee, e i documenti relativi devono essere conservati dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare un solo socio, oltre se stesso. Inoltre, i soci possono esprimere il proprio voto attraverso gli strumenti informatici quali ad esempio le videoconferenze.

28.9 La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

28.10 La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli Organi di amministrazione o di Controllo o ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai componenti degli Organi di Amministrazione o di Controllo o ai dipendenti di queste.

 

Art. 29 – Sistema di votazione

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, col sistema della votazione per scrutinio segreto.

 

Art. 30 – Assemblea: presidente e segretario

30.1 L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso due scrutatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci presenti.

30.2 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

 

Art. 31 – Assemblee separate

31.1 Ove si verifichino le condizioni previste dall’art. 2540 c.c. o nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga funzionale ad un miglior funzionamento della cooperativa o alla attuazione del principio di parità di trattamento di cui all’art.2516 c.c., in relazione al numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa, alla distanza dalla sede sociale, all’importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione di far precedere l’Assemblea generale da Assemblee separate convocate nelle località sedi, anche temporanee, di attività sociale.

31.2 Per la convocazione delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità: – le Assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell’Assemblea generale; – le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque, la data dell’ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell’Assemblea generale; – anche per le Assemblee separate potrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima; – nell’avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata e dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea generale e per provvedere all’elezione dei delegati a tale ultima Assemblea.

31.3 Alle Assemblee separate si applicano, in quanto compatibili le medesime norme disposte per lo svolgimento dell’Assemblea generale.

31.4 Ogni Assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, i propri delegati all’Assemblea generale.

31.5 I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

31.6 Quando si adopera tale forma di convocazione, l’Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata.

31.7 Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validità dell’Assemblea generale in prima e in seconda convocazione.

31.8 Per ogni deliberazione dell’Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti da processi verbali delle Assemblee separate, i cui delegati siano presenti nell’Assemblea generale.

 

Art. 32 – Consiglio di Amministrazione

32.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone da nove a quindici consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci effettivi o delegati di enti soci o tra i soci onorari. I delegati di enti o persone giuridiche soci ed i soci onorari non potranno, se eletti consiglieri, superare complessivamente un terzo del numero totale dei consiglieri.

32.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Ai consiglieri compete il rimborso spese sostenute nell’esercizio delle proprie mansioni per conto della cooperativa.

32.3 Il Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determina il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi e/o funzioni, a carattere continuativo e/o per la durata dell’incarico, in favore della cooperativa. In particolare, per l’espletamento della carica di presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio può deliberare l’avvio di rapporti di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, comunque sempre a tempo determinato. In tal caso la deliberazione del compenso deve essere comunicata ai soci nell’Assemblea successiva.

32.4 Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, il Vice Presidente e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure distintamente a più di uno, oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da quattro consiglieri.

32.5 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

32.6 La convocazione è fatta a mezzo di avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

32.7 Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

32.8 Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest’ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

32.9 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

32.10 Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

32.11 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell’Assemblea. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
c) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative; f) deliberare su tutte le altre materie di cui all’art. 7;
g) conferire procure, sia generali che speciali, fermi i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
h) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
j) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
k) dare l’adesione della cooperativa ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ad organismi consortili o ad altre società;
l) deliberare circa l’istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;
m) deliberare circa la costituzione di commissioni di soci con funzioni consultive e di controllo per seguire uno o più settori dell’attività della cooperativa;
n) prestare garanzie, avvalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi dal Movimento Cooperativo;
o) deliberare la partecipazione a consorzi, gruppi di acquisto o ad altre società che svolgono anche altre attività diverse dall’oggetto sociale della cooperativa, sia nella loro fase di costituzione che nella loro normale gestione sociale.

 

Art. 33 – Sostituzione degli amministratori

33.1 L’amministratore che rinuncia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

33.2 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri consiglieri.

33.3 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio di Amministrazione. In questo caso, comunque i consiglieri rimasti provvedono a convocare d’urgenza l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

 

Art. 34 – Rappresentanza della cooperativa

34.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni, da enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

34.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto od in parte al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della cooperativa, ed occorrendo anche ad estranei al Consiglio, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

34.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente e in mancanza o nell’assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 35 – Comitato Esecutivo

35.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. In tale delibera vengono stabiliti anche i corrispondenti poteri.

35.2 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo vanno annotate in apposito libro da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

35.3 Oltre ai poteri che gli sono conferiti dal Consiglio, il Comitato Esecutivo ha la capacità di prendere deliberazioni di urgenza su argomenti di ordinaria amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 36 – Il Collegio Sindacale

36.1 La nomina del Collegio Sindacale diviene obbligatoria nei casi previsti dall’art. 2543 c.c..

36.2 I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono nominare fino ad un terzo dei componenti del Collegio dei Sindaci.

36.3 Il Collegio Sindacale è composto di 3 componenti effettivi e di due supplenti che restano in carica per 3 esercizi.

36.4 La retribuzione dei componenti del Collegio sindacale è fissata pari alle tariffe vigenti all’atto della nomina e relative agli ordini professionali di loro appartenenza.

36.5 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea.

 

Art. 37 – Il Revisore contabile

37.1 Il Revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale (se esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione.

37.2 L’Assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell’incarico, corrispondente a tre esercizi sociali, con le medesime modalità indicate nell’art. 36.4.

37.3 Il Revisore contabile deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all’art. 2409-quinquies c.c.; in difetto esso è ineleggibile o decade di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea, per la nomina di un nuovo Revisore.

37.4 Il Revisore cessa dal proprio ufficio con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 – Scioglimento e messa in liquidazione

38.1 In qualunque caso di scioglimento della cooperativa, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

38.2 Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

 

Art. 39 – Controversie

39.1 A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale il conciliatore cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

39.2 Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto.

39.3 Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso.

 

Art. 40 – Norme di rinvio

40.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

40.2 Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.